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D.M. 02/05/20066. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa. 7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. 8. Il bilancio preventivo e consuntivo sono trasmessi all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e del CONAI. 9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21. 10. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate. Art. 21 - Regolamenti consortili 1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione. 2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. 3. Con apposito regolamento viene indicato quali documenti o libri, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati. Art. 22 - Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI 1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come previsto dai principi e con le modalità contenute nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 2. In particolare il Consorzio provvederà, nei termini di legge, agli adempimenti di cui all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Statuto, nei casi e con le modalità ivi previsti. Art. 23 - Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni 1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi ed i soggetti associativi di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori. 2. Il Consorzio collabora altresì con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse. Art. 24 - Ingresso e recesso dei consorziati 1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio. Sono considerate valide anche le richieste presentate attraverso le Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. Tali Associazioni in ogni caso non sono tenute a rispondere degli inadempimenti di qualsiasivoglia natura compresi in particolare quelli finanziari addebitabili agli aderenti rappresentati, ma sono tenuti a concorrere alla vigilanza dell'operato dei medesimi aderenti rappresentati. 2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni e deve essere comunicata all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 3. Le imprese associate possono recedere dal Consorzio nelle seguenti condizioni a) cessazione dell'attività b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della produzione di imballaggi c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero ad altro consorzio costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b) del citato decreto legislativo. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento del contributo per l'anno in corso. Nei casi indicati nelle lettere c) il recesso è efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione effettuata al Consiglio di amministrazione. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al CONAI ed all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 4. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile. 5. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, al CONAI e ed all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, entro quindici giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 6. Il Consorzio comunica all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso. 7. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento degli obblighi consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di amministrazione, il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi. 8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso. 9. Resta fermo il disposto di cui all'art. 265, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Art. 25. Accrescimento e trasferimento della quota 1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto. Art. 26. Rapporti con l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti 1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; in particolare, il Consorzio comunica alla predetta Autorità i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, comma 3, del presente Statuto che abbiano comunicato il proprio recesso dal Consorzio stesso. Tale comunicazione si intende finalizzata a consentire all'Autorità di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ad adottare i provvedimenti previsti nel medesimo articolo. 2. Il Consorzio provvederà nei confronti dell'Autorità e nei termini di legge, agli adempimenti previsti all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Statuto. Art. 27. Liquidazione - Scioglimento del Consorzio 1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative al riguardo. Art. 28 - Vigilanza 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio. Art. 29 - Norma finale 1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia. |
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